Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

 

  1. Premessa e campo di applicazione

 

La presente Procedura ha lo scopo di definire le disposizioni operative e specifici canali informativi per la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del D. Lgs. 10/03/2023 n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (in seguito anche “Decreto”) maturati nel contesto lavorativo di  KYMA SERVIZI S.p.A. società interamente partecipata dal Comune di Taranto  (in seguito anche “Società”).

Il Decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni, ivi previste, hanno effetto a partire dal 15 luglio 2023, con una deroga per taluni soggetti operanti nel settore privato.

 

La Legge 190/2012 (art. 1, co. 51) ha introdotto una specifica tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza all'interno dell'ambiente di lavoro, di modo che questi possa agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", ha modificato alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) ed ha esteso la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001).

Il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2019/1937 ha ampliato il novero degli enti del settore pubblico tenuti a predisporre ed attuare le misure di tutela per la persona che segnala e denuncia gli illeciti; ha ampliato notevolmente i soggetti cui è riconosciuta protezione, anche da ritorsioni, in caso di segnalazione, includendo oltre ai dipendenti i lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti esterni che prestano la propria attività presso la società, nonché volontari e tirocinanti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre la tutela prevista dalla nuova disciplina si applica a tutti i suddetti soggetti anche durante il periodo di prova ed anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto giuridico.

Il D. Lgs. n. 24 del 2023 raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione di illeciti e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato che costituivano le fonti normative della pregressa Procedura di segnalazione degli illeciti adottata dalla Società, in recepimento delle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) adottate dall’ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

La presente procedura recepisce le disposizioni del Decreto operanti nel settore pubblico in ragione della natura giuridica della Società, quale società soggetta alla attività di direzione e

coordinamento dal Comune  di Taranto, ai sensi dell’art. 2497 del Codice Civile, operante esclusivamente a favore del Socio Unico, nell' ambito territoriale di quest’ultimo, secondo le modalità dell’ in house providing.

Ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto la presente Procedura individua il Responsabile della prevenzione e della corruzione della Società (in seguito anche “RPCT”) quale destinatario delle segnalazioni.

 

  1. Ambito soggettivo

 

Il whistleblower, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 24/2023, è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui sia venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

 

Il whistleblower (soffiatore nel fischietto), nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 24/2023, è il soggetto che trovandosi, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con una PA, un ente pubblico, società in house, società in controllo pubblico, Autorità Amministrative Indipendenti ed altri enti di diritto privato in controllo pubblico, pur non avendo la qualifica di dipendente, segnali o divulghi informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le violazioni devono ledere l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e possono essere commesse o ragionevolmente commettibili sulla base di elementi concreti.

Non possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto denuncia, le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria, le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

Sono dunque soggetti legittimati all’invio di una segnalazione, denuncia o divulgazione di violazioni (ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità della Società) maturate nel contesto lavorativo di KYMA SERVIZI S.p.A. società interamente partecipata dal Comune di Taranto  :

  1. i dipendenti della Società, in qualunque forma contrattuale (a tempo indeterminato e non)
  2. i lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti esterni;
  3. i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
  4. le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza .

 

  1. Oggetto delle segnalazioni

 

Le violazioni che possono essere oggetto di segnalazione, denuncia o divulgazione sono quelle tipizzate che incidono sull’interesse pubblico o sull’interesse all’integrità della pubblica

 

 

amministrazione o dell’ente. Il Decreto ha tipizzato gli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni che possono essere segnalati, indicando in modo dettagliato che cosa è qualificabile come violazione,

 

sia pure con un rinvio ad una corposa normativa.

Sono oggetto di segnalazione, denuncia e divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, che consistono in:

  1. Violazioni di disposizioni normative nazionali. Rientrano in questa categoria:
    • gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni del diritto UE di cui al punto (ii) che segue;

condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (reati presupposto ex art. 24, a titolo esemplificativo: indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente

pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture, peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio);

    • le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001 (che non integrano fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede) attinenti ad aspetti organizzativi dell’ente che li adotta, anch’esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell’UE;
  1. Violazioni della normativa europea. In questa categoria rientrano:
    • gli illeciti commessi in violazione della normativa dell’UE indicata nell’Allegato 1 al d.lgs. n. 24 del 2023 1e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest’ultime non espressamente elencate nell’Allegato 1) relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell’UE (ad esempio, frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell’Unione);
    • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE); sono ricomprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
    • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni dell’Unione Europea nei settori indicati ai punti precedenti. In tale ambito vanno ricondotte, ad esempio, le pratiche abusive quali definite dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea; al fine di valutare la riconducibilità di tali atti o omissioni alle

violazioni oggetto del d.lgs. n. 24/2023, occorrerà effettuare una verifica, caso per caso, sulla base di indici probatori (ad es. normativa di settore, casi analoghi presi in esame dalla giurisprudenza).

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

  1. le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate (ad esempio, occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione);
  2. le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
  3. le informazioni su condotte per le quali il segnalante abbia anche solo fondati sospetti, ma supportati da elementi concreti, che possano concretizzare le violazioni sopra indicate.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

I motivi che hanno indotto la persona segnalante ad effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Sono da considerarsi segnalazioni escluse dell’ambito di applicazione delle disposizioni del Decreto in esame:

  • le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate (ad esempio, vertenze di lavoro, conflitti interpersonali);
  • le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al Decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto, vale a dire alle violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
  • le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

Il segnalante è tenuto a circoscrivere il più possibile l’ambito della segnalazione, attraverso l’indicazione dei seguenti elementi:

  • descrizione chiara e completa degli atti o fatti oggetto della segnalazione;
  • generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;
  • le circostanze di luogo e di tempo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
  • l’indicazione    di   eventuali    altri    soggetti   che    possono    riferire    sui    fatti   oggetto   della

segnalazione;

  • qualsiasi altra informazione utile al riscontro della fondatezza dei fatti segnalati.

 

  1. Segnalazione interna KYMA SERVIZI S.p.A. società interamente partecipata dal Comune di Taranto  e modalità di trasmissione

 

KYMA SERVIZI S.p.A. società interamente partecipata dal Comune di Taranto,  ha istituito un canale di segnalazione interna che garantisce la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In armonia con l’art. 4, co. 5, del d.lgs. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interna è affidata esclusivamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (→ R.P.C.T.).

    1. Il Portale Whistleblowing  

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile al seguente indirizzo web:

https://kymaservizi.segnalazioni.net/

I dati della segnalazione sono scorporati dai dati identificativi del segnalante ed automaticamente inoltrati, per l’avvio tempestivo dell’istruttoria al R.P.C.T., il quale riceve una comunicazione di avvenuta presentazione, con il codice identificativo della stessa (senza ulteriori elementi di dettaglio).

Il R.P.C.T. accede alla propria area riservata e alle informazioni di dettaglio delle varie segnalazioni ricevute.

    1. Segnalazione riservata scritta con modulo

In alternativa, la Società ha previsto un’ulteriore modalità per inoltrare le segnalazioni summenzionate, ovvero mediante apposita modulistica, messa a disposizione sul sito web istituzionale in “Società trasparente” - nella sottosezione “Altri contenuti”, trasmettendola all’attenzione del R.P.C.T. per:

- posta ordinaria (apponendo la dicitura esterna “NON APRIRE – Riservata al RPCT”)

inviandola al seguente indirizzo: KYMA SERVIZI S.p.A. società interamente partecipata dal Comune di Taranto – Via Delle Fornaci, 4 -74123 Taranto.

A tal proposito le Linee Guida ANAC precisano:

“è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “riservata” al gestore della segnalazione (ad es. “riservata al RPCT”). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.” Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata nelle modalità di cui al precedente capoverso, l’identità del segnalante sarà conosciuta solo dal R.P.C.T.. La segnalazione pervenuta per posta ordinaria avrà pertanto un protocollo riservato. Alla segnalazione dovrà essere allegata copia di un idoneo documento d’identità, da archiviare in un altro e diverso fascicolo riservato consultabile solo ed esclusivamente dal RPCT. La segnalazione deve contenere una e-mail personale e non aziendale per consentire l’acquisizione mediante richiesta da parte del RPCT di ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie.

Tutta la documentazione di cui alla segnalazione pervenuta per posta ordinaria  sarà custodita in un classificatore chiuso a chiave avendo cura di separare i dati identificativi del segnalante (documento di identità) dalla restante documentazione.

In quest’ultimo caso, se la segnalazione interna è presentata ad un soggetto diverso dal RPCT , la stessa verrà trasmessa dal soggetto ricevente, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT.

In ogni caso la segnalazione - in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 24/2023 - potrà essere indirizzata dal segnalante direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione, solo se ricorre una delle condizioni di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023, accedendo all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/

 

Resta fermo che l'eventuale segnalazione può essere presentata dal segnalante stesso in forma di denuncia all'autorità giudiziaria o a quella contabile.

  1. Verifica della segnalazione

 

Presa in carico la segnalazione, il RPCT verifica la completezza della modulistica ricevuta ed esegue una prima valutazione in ordine alla fondatezza della segnalazione stessa, sempre nel rispetto del principio della riservatezza e della tutela dell'anonimato del segnalante.

La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili ad accertare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione, onde consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute verifiche. Per consentire la gestione della segnalazione è necessario che la denuncia sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili, conosciuti dal denunciante e non riportati da altri soggetti, nonché contenga tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita, sempre nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal D. Lgs. n. 24/2023.

In mancanza di tali elementi, non sarà possibile procedere; tuttavia il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuterà se inoltrare tale segnalazione, ancorché carente, all’Organo amministrativo della Società, il quale valuterà se coinvolgere i relativi Coordinatori dei Servizi a cui è stato segnalato l’illecito, per l’acquisizione di elementi istruttori .

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono archiviati e conservati a norma di legge.

  1. Tutela e responsabilità del segnalante (Whistleblower)

 

Il dipendente che, in buona fede, segnala condotte illecite è esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare e tutelato in caso di adozione di "misure ritorsive, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Il dipendente che ritenga di avere subito misure ritenute ritorsive per il fatto di aver segnalato una condotta illecita deve darne comunicazione in ogni caso all'ANAC.

Il D. Lgs. n. 24/2023 prevede delle misure di protezione a favore del segnalante: tutela della riservatezza; protezione dalle ritorsioni; limitazione della responsabilità; misura di sostegno.

Le suddette tutele non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.